Tracciabilità e nuovo registro elettronico dei rifiuti

Il DLGS 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed entrato in vigore il 26/09/2020 va a modificare la parte IV del DLGS 152/2006. In questo articolo vedremo come sarà costruito il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

PREMESSA
Il DL 135/2018 (convertito dalla legge 12/2019) ha bloccato il fallimentare esperimento SISTRI annunciando l’adozione di un nuovo sistema informatico curato dal Ministero dell’Ambiente.

Il nuovo sistema informatico si chiamerà REN (forse RENTRI).

La sigla REN viene riportata nell’articolo 193 (come modificato dal DLGS 116/2020).

Il punto di partenza delle modifiche normative è l’articolo 188-bis del DLGS 152/2006, che prudentemente riguardava il SISTRI.

LA STRUTTURA DEL REN
L’art. 188-bis del DLGS 152/2006 modificato, stabilisce attualmente quanto segue:

il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti che devono essere integrati nel nuovo sistema informatico. Verrà creato un apposito portale, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale. Il ruolo dell’Albo gestori Ambientali è fondamentale: dovrà gestire i rapporti con gli utenti e la riscossione dei contributi.

Il REN sarà suddiviso in due distinte sezioni come segue:

  • Anagrafica, che convoglierà i dati degli iscritti e le informazioni riguardanti le autorizzazioni;
  • Tracciabilità, che sarà dedicata ai dati ambientali pervenuti da registri e formulari nonché a tutte le informazioni sui percorsi dei mezzi di trasporto.

Tutti gli iscritti al REN dovranno contribuire a livello digitale agli adempimenti legati al formulario ed al registro cronologico di carico e scarico. Negli altri casi i suddetti adempimenti potranno essere assolti tramite formato cartaceo.

IN ATTESA DEI DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI
Al momento, sono queste le indicazioni diffuse relative alla struttura del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Per il resto, l’art. 188-bis dispone che qualsiasi aspetto e dettaglio relativi al REN dovrà essere stabilito tramite uno o più decreti ministeriali attuativi non ancora emanati. Saranno questi decreti a disciplinare i vari aspetti operativi, tecnici, funzionali aggiornando i modelli di registro e formulario.

In attesa dei decreti ministeriali attuativi del nuovo sistema informatico, in materia di registro e formulario trovano applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148).

LA DUPLICE FUNZIONE DEI PROSSIMI DECRETI ATTUATIVI PER L’AVVIO DEL NUOVO REN
I futuri decreti ministeriali attuativi dovranno assolvere ad una duplice funzione:

  • avvio del sistema Ren, con regole di iscrizione e funzionamento per assicurare la condivisione dei dati raccolti anche con gli enti pubblici (Albo dei gestori ambientali, Ispra, organi di controllo). La legge delega prevede l’accesso in tempo reale al Rentri per gli organi di controllo e vigilanza e per le amministrazioni preposte all’applicazione delle sanzioni relative ai rifiuti;
  • creazione degli strumenti operativi, tramite l’introduzione di modelli digitali (distinti per tipologie di rifiuti e modalità di raccolta) e regole per la compilazione, tenuta del formulario e del registro cronologico in formato digitale e loro modalità di vidimazione.

FASE DI TRANSIZIONE: IN USO GLI STRUMENTI CARTACEI
Per rendere operativo il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti servono quindi i decreti attuativi non ancora emanati.

Viene infatti precisato, nell’ultimo comma dell’articolo 188-bis, che fino all’entrata in vigore dei decreti, continueranno ad applicarsi il DM 145/1998 e il DM 148/1998. Ricordo che tali decreti furono adottati, in attuazione del Decreto Ronchi 1997, che prevedeva appunto i modelli di registro di carico/scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

I tempi per la trasformazione digitale sono ormai maturi e si spera che questa fase di transizione sia breve. Il vantaggio principale della digitalizzazione del sistema è la possibilità di incrociare i dati grazie ad un sistema unitario che farà presto dimenticare la frammentazione degli strumenti cartacei.