Regolamento 1148/2019 sui precursori di esplosivi

Il Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull’uso di precursori di esplosivi entra in vigore il 1° Febbraio 2021.  Tale Regolamento contiene disposizioni che si applicano a tutti coloro che vendono prodotti indicati nell’allegato I e nell’allegato II del Regolamento che dovranno segnalare vendite sospette e furti di alcune sostanze alle Autorità competenti.  È prevista anche la formazione del personale dipendente in merito alla detenzione e all’adeguata e sicura conservazione di tali sostanze.

                                                          

Il Regolamento UE n.1148/2019 (cfr. all.1) relativo alla commercializzazione e all’uso di precursori esplosivi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 20 giugno 2019, ed entra in vigore il 1° febbraio 2021.

Tale Regolamento, che modifica la precedente legislazione varata nel 2013, introduce alcuni obblighi per gli operatori economici. Da una parte si limita l’accesso al pubblico di determinate sostanze, dall’altra viene messo in piedi un sistema di segnalazioni di operazioni sospette da parte degli operatori economici.

Per “operatore economico” il Regolamento intende qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico che metta a disposizione sul mercato sostanze precursori di esplosivi, come siete voi.

Sebbene già il Regolamento del 2013 avesse contribuito a ridurre la minaccia della diffusione di precursori esplosivi nell’Unione, il legislatore europeo ha comunque ritenuto necessario rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi fatti in casa.

Il Regolamento prevede due distinte categorie di precursori di esplosivi:

  1. a) nove sostanze soggette a restrizioni (tra cui perossido di idrogeno, acido nitrico e acido solforico in concentrazioni superiori al valore limite di ciascuna così come previsto dall’allegato I del Reg. UE), che in Italia non possono essere fornite, possedute o utilizzate da persone fisiche e giuridiche;
  2. b) nove sostanze soggette a segnalazioni (tra cui acetone, magnesio polveri ed alluminio polveri; tutte sostanze disponibili in farmacia), per le quali la vendita deve essere segnalata dagli operatori economici (cfr. allegato II del Reg. UE).

Il Regolamento si applica alle sostanze elencate, nonché alle miscele che contengono tali sostanze.  

Inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa europea i prodotti che contengono precursori di esplosivi in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente difficile l’estrazione dei precursori.  

In primo luogo, nel caso di sostanze regolamentate (ovvero l’allegato II) vi è l’obbligo di segnalare le operazioni di vendita sospette alle Autorità competenti.  Ciò in quanto non vi sono norme che vietino la vendita di tali materie prime a privati.

A norma dell’art. 9 per operazione sospetta s’intende: a) quando il cliente non è in grado di precisare l’uso previsto; b) sembra essere estraneo all’uso previsto dei precursori o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile; c)intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite; (…)  e) insiste per voler pagare con grosse somme in contanti o altre modalità inconsuete.

Nel caso di richiesta anomala, il venditore deve operare la segnalazione entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto.  Anche eventuali sparizioni o furti devono essere segnalati nello stesso lasso di tempo, ovviamente anche per le sostanze contenute in Allegato I.

In merito alla gestione delle segnalazioni, l’art.9.4 stabilisce che l’operatore economico  fornisca, alle Autorità nazionali preposte, l’identità del cliente, qualora possibile, e tutti i dettagli che lo hanno indotto a considerare sospetta la transazione.

Ogni Stato membro dovrà mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo email, un modulo online o qualsiasi altro mezzo efficace per segnalare i casi sospetti.

In seguito a contatti, avuti per le vie brevi, con i responsabili del Ministero dell’Interno, ovvero il Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Direzione Centrale della Polizia Criminale/Servizio per cooperazione internazionale – abbiamo saputo che il numero di telefono e le mail per le segnalazioni delle operazioni sospette:

In secondo luogo, il venditore deve essere in grado di dimostrare, alle Autorità preposte alle ispezioni, che il personale coinvolto nella vendita sia consapevole di quali sostanze presenti nel luogo di vendita contengano precursori di esplosivi, nonché sia istruito in merito agli obblighi di segnalazione descritti supra.

Le norme europee impongono, infatti, una serie di obblighi di formazione e sensibilizzazione a carico degli operatori economici che si occupano della vendita di precursori di esplosivi.

Da notare anche che il Regolamento UE impone obblighi anche alle transazioni business to business.  Pertanto a norma dell’art. 8 comma 2, e limitatamente alle tre sostanze supra elencate soggette a restrizioni (ovvero perossido di idrogeno, acido nitrico e acido solforico in concentrazioni superiori ai valori limite elencati), è previsto un obbligo di tracciamento, a carico del grossista, delle vendite delle sostanze suddette ai propri clienti.

Infine, per assistere le Autorità nazionali e i loro operatori economici nell’applicazione delle norme la Commissione UE ha pubblicato delle linee guida lo scorso 24 giugno.

In tali linee guida, la Parte II è dedicata agli operatori economici per aiutarli: a) nelle verifiche necessarie all’atto della vendita; b) a riconoscere le transazioni sospette; c) a garantire la sicurezza dello stoccaggio.  

Al momento sembra non vi sia alcun atto amministrativo nazionale di “recepimento” di tali linee guida, pertanto raccomandiamo di seguire quanto predisposto dalla Commissione europea tramite le suddette linee guida.

In conclusione, oltre alle obblighi in materia di segnalazioni, riteniamo sia buona norma che i titolari delle imprese di commericalizzazione adempiano almeno alle seguenti prescrizioni:

  1. identificare tutti i prodotti presenti nel loro magazzino e/o punto vendita cui prestare attenzione;
  2. informare tutto il personale dell’impresa sui prodotti cui prestare attenzione, sui segnali da notare e su come effettuare la segnalazione, magari facendo firmare loro un apposito modulo sulle informazioni ricevute dal titolare in merito alla corretta gestione dei precursori di esplosivi;
  3. conservare i prodotti in maniera tale da essere facilmente monitorati dal personale, verificare periodicamente gli stock per individuare sparizioni o furti, mettere in sicurezza tali prodotti all’interno del proprio magazzino.

In ultimo, occorre tener presente come la violazione delle norme ivi analizzate espone il venditore a sanzioni inserite di recente nel Codice Penale e nel nostro Ordinamento:

  • 678 bis C.P. – Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 (oggi abrogato e sostituito dal Regolamento n.1148/2019 ndr) … è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000;
  • 679 bis C.P.- Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 … e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

Infine, la Legge n.46/2015 ha inserito, all’art.3 comma 3, la seguente norma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all’Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n.98/2013 … o le miscele o sostanze che le contengono.”