Nuovo decreto sulle acque destinate al consumo umano

In data 6 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 18 del 23 febbraio 2023, che recepisce e attua la Direttiva Europea 2020/2184, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il Decreto è in vigore dal 21 marzo 2023 ed ha abrogato contestualmente la precedente normativa in materia (D.lgs. 31/2001)

La Direttiva Europea 2020/2184

La Direttiva Europea 2020/2184 è teso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. A tale scopo definisce le prescrizioni minime che tutte le acque destinate al consumo umano devono soddisfare, introducendo inoltre requisiti minimi di igiene dei materiali destinati ad entrare in contatto con le acque potabili. Inoltre viene definito come monitorare la qualità delle acque da parte dei gestori idropotabili e da parte dalle autorità sanitarie.

Il Decreto Legislativo n. 18/2023 attuativo della Direttiva Europea

Il D.lgs. 18/2023, in attuazione della citata Direttiva, ha come obiettivo la salvaguardia della salute umana dagli effetti dannosi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurandone “salubrità e pulizia”.

Sono stati introdotti alcuni cambiamenti rispetto alla normativa precedente ed in particolare

  • sono riformulate e introdotte nuove regole per proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurandone salubrità e pulizia, passando anche per una revisione dei parametri di rilevanza sanitaria;
  • vengono stabiliti i requisiti di igiene per quei materiali che entrano in contatto con le acque potabili, nonché, sono previsti requisiti minimi anche per i reagenti chimici e per i materiali filtranti da impiegare nel loro trattamento;
  • sono istituiti, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque, (CeNSiA) e, l’Anagrafe Territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), ai fini di assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del decreto in commento e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso, garantendo l’accesso del pubblico alle informazioni, e, lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e dell’Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
  • viene inoltre istituita anche la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico come definito all’art.6;
  • Viene, infine, ridefinito il sistema sanzionatorio per le violazioni del decreto, che possono essere perpetrate dai gestori dei servizi idropotabili.
  • viene introdotto un approccio basato sul rischio, il quale è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura, coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell’acqua (specificati all’articolo 5 del D.lgs. e riportati nell’allegato I all’articolo 3 parte A e B disponibile qui) e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idropotabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale;
  • vengono definiti e specificati i requisiti dei controlli atti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, per garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali previsti dall’art. 4;

Tale approccio, come specificato sempre all’articolo 6, comporta:

  • una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano (in conformità all’art. 7);
  • una valutazione e gestione del rischio di ogni sistema di fornitura idro-potabile (effettuata appunto dai gestori idro-potabili) che includa prelievo, trattamento, stoccaggio e distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna (in conformità all’art. 8);
  • una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari (in conformità all’art. 9).

Cosa cambia da un punto di vista Analitico, di Tipologia di Controllo e Monitoraggi

Allegato I – Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Se ci concentriamo sui metalli che subiscono una modifica nel passaggio dal Decreto Legislativo 31/2001 al Decreto Legislativo 18/2023 la prima cosa che si nota è l’introduzione di un nuovo elemento, l’Uranio: questo parametro viene inserito direttamente nell’Allegato 1 Parte B e ne viene richiesta la determinazione per assicurare che il livello radioattivo delle acque non superi la soglia ritenuta tollerabile per la salute. L’Uranio viene inserito con un valore limite di 30μg/l.

Oltre all’Uranio vengono modificati una serie di valori limite di metalli già presenti nel precedente Decreto Legislativo 31. Non per tutti però è prevista una diminuzione del limite, infatti per l’Antimonio si passa da un limite di 5 μg/l ad un limite di 10 μg/l; per il Rame si passa da 1 mg/l a 2 mg/l; per il Selenio da 10 μg/l a 20 μg/l e infine per il Vanadio da 50 μg/l a 140 μg/l. Diminuiscono invece i limiti per Cromo totale che passa da 50 μg/l ad un valore limite di 25 e per il Piombo che da 10 μg/l passa a 5 μg/l.

Allegato II – Controllo e Monitoraggio sono definiti:

  • Requisiti dei parametri di controllo su matrice Acqua destinata al consumo umano diretto e indiretto
  • Parametri e frequenze che dipendono da tipologie di attività e consumi annuali
  • Metodi di campionamento e punti di campionamento definiti per parametrici chimici e parametri microbiologici

Allegato III – Specifiche per l’Analisi dei Parametri sono le seguenti:

Parametri Microbiologici

  1. Escherichia coli (E.Coli) e batteri coliformi(UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);
  2. Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2);
  3. Conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222);
  4. Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189);
  5. Legionella (UNI EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell’allegato I, Parte D).
  6. Colifagi somatici.

*per il monitoraggio operativo, è possibile fare riferimento all’allegato II, Parte A, norme UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3.

Parametri Chimici 

Per i parametri di cui alla Tabella 1, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell’articolo 74, comma 2, lettera ), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. pari al 30%, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un’incertezza di misura quale quella specificata nella Tabella 1.

L’incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all’allegato I. Il confronto con il valore di parametro è da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell’allegato I.

Quali aziende devono adeguarsi al Decreto 

Le aziende obbligate sono specificate nell’allegato VIII. (art.2) e comprendono

  • Aziende che producono acqua in bottiglia
  • Aziende alimentare che utilizzano l’acqua nel loro processo
  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali
  • Strutture ricettive, Strutture alberghiere e Spa
  • Strutture a uso collettivo
  • Istituti penitenziari e Caserme
  • Navi, Stazioni e Aeroporti
  • Ristorazione pubblica e collettiva
  • Strutture e Centri sportivi
  • Campeggi