Studio Salute e sicurezza Gestione dei rischi Rischi comuni Sostanze pericolose

Scheda 08 · Rischio chimico

Sostanze pericolose
sul posto di lavoro.

Riferimento
D.Lgs. 81/08 Titolo IX · artt. 221–265
Etichettatura
Regolamento CE 1272/2008 — CLP
Schede sicurezza
Regolamento CE 1907/2006 — REACH Allegato II
Per chi
Industria · Laboratori · Pulizie · Edilizia
Titolo IX
D.Lgs. 81/2008

Tre Capi: I Agenti chimici (artt. 221–232), II Agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233–245), III Amianto (artt. 246–265).

9 pittogrammi
CLP — Classificazione

Il Regolamento CLP (CE 1272/2008) introduce nove pittogrammi di pericolo armonizzati: fisico-chimico, salute e ambiente.

16 sezioni
SDS — Scheda Dati di Sicurezza

L'Allegato II del Regolamento REACH stabilisce il formato a 16 sezioni della Scheda Dati di Sicurezza, in lingua italiana per il mercato nazionale.

Sezione 01

Panoramica

In Italia la gestione del rischio chimico al lavoro è disciplinata dal Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008 (articoli 221–232), che recepisce la direttiva europea 98/24/CE. Per le sostanze cancerogene, mutagene e reprottosiche si applica il Capo II (artt. 233–245); per l'amianto il Capo III.

Cos'è una "sostanza pericolosa per la salute"?

L'art. 222 del D.Lgs. 81/08 considera agente chimico pericoloso:

  • ogni sostanza o miscela classificata pericolosa ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008) — anche se non immessa sul mercato (es. prodotti intermedi);
  • ogni sostanza o miscela che, pur non rispondendo ai criteri di classificazione, può comportare un rischio per la sicurezza e la salute (es. polveri non classificate ma che generano nebbie irritanti, atmosfere asfissianti);
  • ogni agente per cui è stato fissato un valore limite di esposizione professionale (VLEP) nell'Allegato XXXVIII.

Sono un libero professionista. Si applica anche a me?

Sì. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 21, estende ai lavoratori autonomi l'obbligo di utilizzare attrezzature conformi, DPI adeguati e di munirsi di tessera di riconoscimento nei cantieri. Le buone pratiche di valutazione, sostituzione, controllo e DPI vanno comunque applicate per la propria tutela individuale.

Sezione 02

Identificare le sostanze pericolose

Il primo passo è il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti in azienda: materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti, prodotti per le pulizie, intermedi di processo, rifiuti. Per ognuna si recupera la SDS aggiornata dal fornitore.

La classificazione del Regolamento CLP individua le sostanze pericolose attraverso nove pittogrammi armonizzati:

GHS01

GHS01

Esplosivo

Bomba che esplode. Esplosivi instabili, autoreattivi, perossidi organici.

GHS02

GHS02

Infiammabile

Fiamma. Gas, liquidi, solidi infiammabili; autoreattivi; piroforici.

GHS03

GHS03

Comburente

Fiamma su cerchio. Gas, liquidi e solidi che favoriscono la combustione.

GHS04

GHS04

Gas sotto pressione

Bombola. Gas compressi, liquefatti, refrigerati o disciolti.

GHS05

GHS05

Corrosivo

Corrosione. Provoca corrosione cutanea, lesioni oculari gravi, metalli.

GHS06

GHS06

Tossicità acuta

Teschio e ossa incrociate. Categorie 1, 2, 3 — letale o tossico.

GHS07

GHS07

Pericoli minori

Punto esclamativo. Irritante, sensibilizzante cutaneo, tossicità acuta cat. 4.

GHS08

GHS08

Tossicità cronica

Persona stilizzata con stella. Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione (CMR), sensibilizzante respiratorio.

GHS09

GHS09

Pericoloso per l'ambiente

Albero e pesce morti. Tossicità acquatica acuta e cronica.

Sezione 03

Valutazione del rischio chimico

L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 impone una valutazione specifica del rischio chimico, che tenga conto di:

  • proprietà pericolose delle sostanze;
  • informazioni della SDS fornita dal fabbricante;
  • livello, modo, durata e frequenza dell'esposizione;
  • quantità presenti e modalità d'uso;
  • valori limite di esposizione professionale e biologica;
  • effetti delle misure preventive e protettive adottate;
  • esiti della sorveglianza sanitaria già disponibili;
  • circostanze di lavoro particolari (lavori in ambienti confinati, emergenze).

L'esito della valutazione classifica il rischio come “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” (art. 224 c. 2) oppure come rischio non irrilevante. Solo nel primo caso non si applicano gli obblighi rinforzati degli artt. 225–230.

Tra i metodi preliminari valutativi più diffusi: MoVaRisCh (Modello di Valutazione del Rischio Chimico delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia), Algoritmo INRS, CHEOPE, ARCHIMEDE.

I metodi sopra elencati sovrastimano l'esposizione: quando concludono che il rischio è superiore all'irrilevante per la salute, occorre procedere con il monitoraggio personale (vedi sezione 8) per conoscere la situazione reale nell'ambiente di lavoro.

Sezione 04

Sostituzione delle sostanze

L'art. 225 c. 1 del D.Lgs. 81/08 stabilisce la gerarchia delle misure: il datore di lavoro deve, in via prioritaria, eliminare il rischio chimico mediante sostituzione dell'agente chimico pericoloso con un altro agente o un processo che non sia pericoloso o lo sia in misura inferiore.

Per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) l'art. 235 rafforza l'obbligo: la sostituzione è imperativa quando tecnicamente possibile; se non lo è, l'attività deve avvenire in sistema chiuso.

La SVHC List (Substances of Very High Concern) e l'Allegato XIV REACH dell'ECHA elencano sostanze soggette ad autorizzazione perché ritenute estremamente preoccupanti. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione individuale o va sostituito.
Sezione 05

Valori limite di esposizione

I valori limite di esposizione professionale (VLEP) sono concentrazioni medie ponderate nel tempo che non devono essere superate per i lavoratori esposti. In Italia sono fissati nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e nell'Allegato XLIII per i cancerogeni.

Indicatore Tempo di riferimento Note
VLEP — TWA (Time Weighted Average) 8 ore Esposizione media giornaliera
VLEP — STEL (Short Term Exposure Limit) 15 minuti Esposizione di breve durata
Valore limite biologico (VLB) Variabile Concentrazione nei fluidi biologici

Altri valori di riferimento internazionali utili in fase di valutazione: ACGIH TLV (Threshold Limit Value), SCOEL (Comitato scientifico UE per i limiti di esposizione professionale), DNEL derivati dal dossier REACH delle singole sostanze.

Sezione 06

Schede dati di sicurezza (SDS)

La Scheda Dati di Sicurezza è il documento tecnico obbligatorio che il fornitore deve consegnare gratuitamente, in lingua italiana, per ogni sostanza o miscela classificata pericolosa. Formato a 16 sezioni stabilito dall'Allegato II del Regolamento REACH, aggiornato con il Reg. UE 2020/878.

Le 16 sezioni includono in particolare:

  • Sez. 2 — Identificazione dei pericoli (classificazione CLP, etichetta);
  • Sez. 3 — Composizione/informazioni sui componenti;
  • Sez. 4 — Misure di primo soccorso;
  • Sez. 5 — Misure antincendio;
  • Sez. 6 — Misure in caso di rilascio accidentale;
  • Sez. 7 — Manipolazione e immagazzinamento;
  • Sez. 8 — Controlli dell'esposizione / DPI;
  • Sez. 13 — Considerazioni sullo smaltimento.
Tutte le SDS aziendali devono essere aggiornate e accessibili ai lavoratori (art. 227 c. 2 D.Lgs. 81/08). Se hai bisogno di redigere o aggiornare le SDS dei tuoi prodotti, vedi la competenza dedicata.
Sezione 07

Misure di controllo e DPI

L'art. 225 stabilisce la gerarchia di controllo: progettazione e organizzazione del lavoro, misure tecniche collettive e infine, come ultima linea, i DPI.

Livello01

Eliminare o sostituire

Sostituire la sostanza pericolosa con una innocua o meno pericolosa, oppure modificare il processo per non doverla usare.

Livello02

Misure tecniche collettive

Sistemi chiusi, aspirazioni localizzate alla fonte (LEV), ventilazione generale dell'ambiente, contenimento, segregazione del processo.

Livello03

Misure organizzative

Procedure operative scritte, rotazione del personale, riduzione della durata e della frequenza dell'esposizione, segnaletica di pericolo.

Livello04

DPI — ultima linea di difesa

Guanti chimici (EN ISO 374), maschere/filtri respiratori, occhiali/visiere, indumenti protettivi chimici. Vedi la scheda DPI.

Permessi di lavoro

Per lavori non di routine ad alto rischio (interventi in serbatoi, spazi confinati con presenza di sostanze pericolose, manutenzione su impianti contaminati) è obbligatorio adottare il permesso di lavoro scritto (Work Permit) che autorizza l'intervento, definisce le misure di sicurezza specifiche e identifica i lavoratori autorizzati.

Sezione 08

Monitoraggio e sorveglianza sanitaria

L'art. 225 c. 2 prevede la misurazione periodica degli agenti chimici presenti nell'ambiente di lavoro, secondo i metodi delle norme tecniche di riferimento (UNI EN 689 per il confronto con i VLEP, UNI EN 482 per i requisiti generali dei metodi di misura).

Strumento di calcolo. Per verificare la conformità delle misure ai valori limite di esposizione occupazionale (OELV) puoi usare la mia app online UNI EN 689:2018: test preliminare e test statistico per gruppo di esposizione simile (SEG), grafico di probabilità, gestione dei valori sotto il limite di quantificazione (LOQ), esposizioni multiple e intervallo di rivalutazione. Affianca la valutazione del rischio chimico MoVaRisCh per la parte di stima a monte delle misure.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria (art. 229) per i lavoratori esposti a rischio non irrilevante per la salute. Il medico competente esprime giudizio di idoneità alla mansione e prescrive eventuali esami biologici (es. piombemia, MFA in urine per benzene, ecc.) secondo gli IBE — Indicatori Biologici di Esposizione.

Cancerogeni Per i lavoratori esposti ad agenti CMR è obbligatoria l'iscrizione nel Registro degli Esposti trasmesso all'INAIL (sistema SiERA) e la conservazione del documento sanitario per almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione (art. 243).
Sezione 09

Formazione dei lavoratori

L'art. 227 del D.Lgs. 81/08 prescrive l'informazione e la formazione specifiche per i lavoratori esposti ad agenti chimici. La formazione deve coprire:

  • i risultati della valutazione del rischio;
  • le proprietà delle sostanze e i pericoli per la salute e la sicurezza;
  • i valori limite e le precauzioni da adottare;
  • l'uso corretto dei DPI;
  • le procedure di emergenza e di primo soccorso;
  • le SDS e le schede informative dei prodotti utilizzati.

La formazione rispetta i contenuti minimi e le durate dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, con modulo specifico aggiuntivo per il rischio chimico.

Sezione 10

Preparazione alle emergenze

L'art. 226 obbliga il datore di lavoro a predisporre procedure di emergenza specifiche per i rischi chimici: rilasci accidentali, incendi, esplosioni, contatti accidentali, ingestione. Le procedure devono prevedere:

  • esercitazioni periodiche di sicurezza;
  • sistemi di allarme e comunicazione efficaci;
  • kit di primo soccorso e docce di emergenza/lavaocchi conformi alla UNI EN 15154 nei laboratori e nei reparti a rischio;
  • materiali per il contenimento di spandimenti (assorbenti, neutralizzanti);
  • contatti aggiornati: Centro Antiveleni di riferimento, 112, Vigili del Fuoco, ARPA.
Centri Antiveleni italiani. Il Centro Antiveleni di Pavia (CAV) e gli altri CAV nazionali sono attivi 24 ore al giorno per consulenza in caso di intossicazione. Il numero del CAV di riferimento va inserito nelle procedure di emergenza interne.
Come posso aiutarti. Come chimico iscritto all'Ordine, eseguo la valutazione del rischio chimico secondo MoVaRisCh, redigo la sezione dedicata del DVR, scelgo metodo e periodicità delle misure ambientali, organizzo la sorveglianza sanitaria con il medico competente, redigo e aggiorno le SDS dei tuoi prodotti e organizzo la formazione specifica art. 227.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008 — Titolo IX Capo I Protezione da agenti chimici Articoli 221–232: campo di applicazione, definizioni, valutazione del rischio, misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria, sanzioni.
D.Lgs. 81/2008 — Titolo IX Capo II Agenti cancerogeni e mutageni Articoli 233–245: sostituzione obbligatoria, sistema chiuso, valori limite specifici (Allegato XLIII), Registro Esposti SiERA INAIL.
D.Lgs. 81/2008 — Allegato XXXVIII VLEP — Valori limite di esposizione professionale Elenco delle sostanze con i rispettivi limiti TWA e STEL aggiornati periodicamente con decreto.
Reg. CE 1907/2006 — REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze Disciplina la registrazione delle sostanze chimiche presso ECHA, l'autorizzazione delle SVHC, le restrizioni e le Schede Dati di Sicurezza (Allegato II).
Reg. CE 1272/2008 — CLP Classificazione, etichettatura, imballaggio Sistema globale armonizzato GHS recepito in UE: classi e categorie di pericolo, pittogrammi GHS, indicazioni H e P, codice UFI.
Reg. UE 2020/878 Aggiornamento dell'Allegato II REACH Nuovo formato delle Schede Dati di Sicurezza con sezioni rinforzate (nanomateriali, perturbatori endocrini, UFI).
UNI EN 689 Confronto con i valori limite Strategie per la valutazione dell'esposizione inalatoria ad agenti chimici e confronto con i VLEP.
UNI EN 482 Requisiti generali dei metodi di misura Caratteristiche prestazionali dei metodi di misurazione della concentrazione di agenti chimici nell'aria del posto di lavoro.
UNI EN 15154 Docce di emergenza e lavaocchi Requisiti tecnici per i dispositivi di decontaminazione di emergenza in laboratori e ambienti industriali.
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori Disciplina i contenuti minimi e le durate della formazione specifica, inclusa quella per il rischio chimico.

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Valutazione,
SDS, formazione.

Come chimico iscritto all'Ordine, valuto il rischio chimico, redigo le SDS e organizzo la formazione specifica art. 227.