Studio Salute e sicurezza Gestione dei rischi Rischi comuni Sostanze pericolose
Scheda 08 · Rischio chimico
Sostanze pericolose
sul posto di lavoro.
Tre Capi: I Agenti chimici (artt. 221–232), II Agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233–245), III Amianto (artt. 246–265).
Il Regolamento CLP (CE 1272/2008) introduce nove pittogrammi di pericolo armonizzati: fisico-chimico, salute e ambiente.
L'Allegato II del Regolamento REACH stabilisce il formato a 16 sezioni della Scheda Dati di Sicurezza, in lingua italiana per il mercato nazionale.
Panoramica
In Italia la gestione del rischio chimico al lavoro è disciplinata dal Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008 (articoli 221–232), che recepisce la direttiva europea 98/24/CE. Per le sostanze cancerogene, mutagene e reprottosiche si applica il Capo II (artt. 233–245); per l'amianto il Capo III.
Cos'è una "sostanza pericolosa per la salute"?
L'art. 222 del D.Lgs. 81/08 considera agente chimico pericoloso:
- ogni sostanza o miscela classificata pericolosa ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008) — anche se non immessa sul mercato (es. prodotti intermedi);
- ogni sostanza o miscela che, pur non rispondendo ai criteri di classificazione, può comportare un rischio per la sicurezza e la salute (es. polveri non classificate ma che generano nebbie irritanti, atmosfere asfissianti);
- ogni agente per cui è stato fissato un valore limite di esposizione professionale (VLEP) nell'Allegato XXXVIII.
Sono un libero professionista. Si applica anche a me?
Sì. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 21, estende ai lavoratori autonomi l'obbligo di utilizzare attrezzature conformi, DPI adeguati e di munirsi di tessera di riconoscimento nei cantieri. Le buone pratiche di valutazione, sostituzione, controllo e DPI vanno comunque applicate per la propria tutela individuale.
Identificare le sostanze pericolose
Il primo passo è il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti in azienda: materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti, prodotti per le pulizie, intermedi di processo, rifiuti. Per ognuna si recupera la SDS aggiornata dal fornitore.
La classificazione del Regolamento CLP individua le sostanze pericolose attraverso nove pittogrammi armonizzati:

GHS01
Esplosivo
Bomba che esplode. Esplosivi instabili, autoreattivi, perossidi organici.

GHS02
Infiammabile
Fiamma. Gas, liquidi, solidi infiammabili; autoreattivi; piroforici.

GHS03
Comburente
Fiamma su cerchio. Gas, liquidi e solidi che favoriscono la combustione.

GHS04
Gas sotto pressione
Bombola. Gas compressi, liquefatti, refrigerati o disciolti.

GHS05
Corrosivo
Corrosione. Provoca corrosione cutanea, lesioni oculari gravi, metalli.

GHS06
Tossicità acuta
Teschio e ossa incrociate. Categorie 1, 2, 3 — letale o tossico.

GHS07
Pericoli minori
Punto esclamativo. Irritante, sensibilizzante cutaneo, tossicità acuta cat. 4.

GHS08
Tossicità cronica
Persona stilizzata con stella. Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione (CMR), sensibilizzante respiratorio.

GHS09
Pericoloso per l'ambiente
Albero e pesce morti. Tossicità acquatica acuta e cronica.
Valutazione del rischio chimico
L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 impone una valutazione specifica del rischio chimico, che tenga conto di:
- proprietà pericolose delle sostanze;
- informazioni della SDS fornita dal fabbricante;
- livello, modo, durata e frequenza dell'esposizione;
- quantità presenti e modalità d'uso;
- valori limite di esposizione professionale e biologica;
- effetti delle misure preventive e protettive adottate;
- esiti della sorveglianza sanitaria già disponibili;
- circostanze di lavoro particolari (lavori in ambienti confinati, emergenze).
L'esito della valutazione classifica il rischio come “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” (art. 224 c. 2) oppure come rischio non irrilevante. Solo nel primo caso non si applicano gli obblighi rinforzati degli artt. 225–230.
Tra i metodi preliminari valutativi più diffusi: MoVaRisCh (Modello di Valutazione del Rischio Chimico delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia), Algoritmo INRS, CHEOPE, ARCHIMEDE.
I metodi sopra elencati sovrastimano l'esposizione: quando concludono che il rischio è superiore all'irrilevante per la salute, occorre procedere con il monitoraggio personale (vedi sezione 8) per conoscere la situazione reale nell'ambiente di lavoro.
Sostituzione delle sostanze
L'art. 225 c. 1 del D.Lgs. 81/08 stabilisce la gerarchia delle misure: il datore di lavoro deve, in via prioritaria, eliminare il rischio chimico mediante sostituzione dell'agente chimico pericoloso con un altro agente o un processo che non sia pericoloso o lo sia in misura inferiore.
Per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) l'art. 235 rafforza l'obbligo: la sostituzione è imperativa quando tecnicamente possibile; se non lo è, l'attività deve avvenire in sistema chiuso.
Valori limite di esposizione
I valori limite di esposizione professionale (VLEP) sono concentrazioni medie ponderate nel tempo che non devono essere superate per i lavoratori esposti. In Italia sono fissati nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e nell'Allegato XLIII per i cancerogeni.
Altri valori di riferimento internazionali utili in fase di valutazione: ACGIH TLV (Threshold Limit Value), SCOEL (Comitato scientifico UE per i limiti di esposizione professionale), DNEL derivati dal dossier REACH delle singole sostanze.
Schede dati di sicurezza (SDS)
La Scheda Dati di Sicurezza è il documento tecnico obbligatorio che il fornitore deve consegnare gratuitamente, in lingua italiana, per ogni sostanza o miscela classificata pericolosa. Formato a 16 sezioni stabilito dall'Allegato II del Regolamento REACH, aggiornato con il Reg. UE 2020/878.
Le 16 sezioni includono in particolare:
- Sez. 2 — Identificazione dei pericoli (classificazione CLP, etichetta);
- Sez. 3 — Composizione/informazioni sui componenti;
- Sez. 4 — Misure di primo soccorso;
- Sez. 5 — Misure antincendio;
- Sez. 6 — Misure in caso di rilascio accidentale;
- Sez. 7 — Manipolazione e immagazzinamento;
- Sez. 8 — Controlli dell'esposizione / DPI;
- Sez. 13 — Considerazioni sullo smaltimento.
Misure di controllo e DPI
L'art. 225 stabilisce la gerarchia di controllo: progettazione e organizzazione del lavoro, misure tecniche collettive e infine, come ultima linea, i DPI.
Eliminare o sostituire
Sostituire la sostanza pericolosa con una innocua o meno pericolosa, oppure modificare il processo per non doverla usare.
Misure tecniche collettive
Sistemi chiusi, aspirazioni localizzate alla fonte (LEV), ventilazione generale dell'ambiente, contenimento, segregazione del processo.
Misure organizzative
Procedure operative scritte, rotazione del personale, riduzione della durata e della frequenza dell'esposizione, segnaletica di pericolo.
DPI — ultima linea di difesa
Guanti chimici (EN ISO 374), maschere/filtri respiratori, occhiali/visiere, indumenti protettivi chimici. Vedi la scheda DPI.
Permessi di lavoro
Per lavori non di routine ad alto rischio (interventi in serbatoi, spazi confinati con presenza di sostanze pericolose, manutenzione su impianti contaminati) è obbligatorio adottare il permesso di lavoro scritto (Work Permit) che autorizza l'intervento, definisce le misure di sicurezza specifiche e identifica i lavoratori autorizzati.
Monitoraggio e sorveglianza sanitaria
L'art. 225 c. 2 prevede la misurazione periodica degli agenti chimici presenti nell'ambiente di lavoro, secondo i metodi delle norme tecniche di riferimento (UNI EN 689 per il confronto con i VLEP, UNI EN 482 per i requisiti generali dei metodi di misura).
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria (art. 229) per i lavoratori esposti a rischio non irrilevante per la salute. Il medico competente esprime giudizio di idoneità alla mansione e prescrive eventuali esami biologici (es. piombemia, MFA in urine per benzene, ecc.) secondo gli IBE — Indicatori Biologici di Esposizione.
Formazione dei lavoratori
L'art. 227 del D.Lgs. 81/08 prescrive l'informazione e la formazione specifiche per i lavoratori esposti ad agenti chimici. La formazione deve coprire:
- i risultati della valutazione del rischio;
- le proprietà delle sostanze e i pericoli per la salute e la sicurezza;
- i valori limite e le precauzioni da adottare;
- l'uso corretto dei DPI;
- le procedure di emergenza e di primo soccorso;
- le SDS e le schede informative dei prodotti utilizzati.
La formazione rispetta i contenuti minimi e le durate dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, con modulo specifico aggiuntivo per il rischio chimico.
Preparazione alle emergenze
L'art. 226 obbliga il datore di lavoro a predisporre procedure di emergenza specifiche per i rischi chimici: rilasci accidentali, incendi, esplosioni, contatti accidentali, ingestione. Le procedure devono prevedere:
- esercitazioni periodiche di sicurezza;
- sistemi di allarme e comunicazione efficaci;
- kit di primo soccorso e docce di emergenza/lavaocchi conformi alla UNI EN 15154 nei laboratori e nei reparti a rischio;
- materiali per il contenimento di spandimenti (assorbenti, neutralizzanti);
- contatti aggiornati: Centro Antiveleni di riferimento, 112, Vigili del Fuoco, ARPA.
Riferimenti normativi
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Valutazione,
SDS, formazione.
Come chimico iscritto all'Ordine, valuto il rischio chimico, redigo le SDS e organizzo la formazione specifica art. 227.