Studio Salute e sicurezza Gestione dei rischi Rischi comuni DPI

Scheda 11 · Protezione individuale

Dispositivi di
protezione individuale.

Riferimento
D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II · artt. 74–79
Immissione sul mercato
Reg. UE 2016/425 · D.Lgs. 17/2019
Categorie
I · II · III
Per chi
Datori di lavoro · Lavoratori esposti
Art. 74
Definizione

Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi.

Ultima ratio
Gerarchia delle misure

I DPI rappresentano l'ultimo livello di protezione: vanno usati quando il rischio non può essere eliminato o ridotto alla fonte con misure collettive.

0 €
A carico del lavoratore

Il datore di lavoro fornisce i DPI gratuitamente e si fa carico di manutenzione, riparazione e sostituzione (art. 77).

Sezione 01

Panoramica

I datori di lavoro devono proteggere i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza. Devono quindi fornire DPI gratuitamente quando la valutazione del rischio mostra che è necessario (art. 77, comma 4, lettera a del D.Lgs. 81/08).

Per rimanere al sicuro, i lavoratori possono dover indossare DPI come caschi di sicurezza, guanti, protezioni per gli occhi o l'udito, abbigliamento ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche e imbracature anticaduta.

I DPI includono anche i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (filtri facciali, maschere a pieno facciale, autorespiratori) per impedire ai lavoratori di respirare polvere, nebbia, gas o fumi.

Quando usare i DPI

Il datore di lavoro deve fare la valutazione del rischio. Alcuni pericoli possono comunque rimanere dopo aver applicato controlli tecnici e procedure di lavoro sicuro. I DPI servono allora a ridurre il rischio di lesioni dovute a:

  • respirazione di polveri, nebbie, gas, fumi o aerosol;
  • oggetti che cadono e colpiscono il corpo;
  • particelle volanti o schizzi di liquidi corrosivi che colpiscono gli occhi;
  • contatto della pelle con sostanze chimiche o biologiche;
  • rumore eccessivo (livello di esposizione superiore agli 80 dB(A));
  • vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo o al sistema mano-braccio;
  • caduta dall'alto;
  • estremi di temperatura — caldo, freddo, fiamma, scintille;
  • esposizione a radiazioni ottiche o ionizzanti.
Sezione 02

Gestione del rischio utilizzando i DPI

La legge italiana, in coerenza con la Direttiva quadro 89/391/CEE, stabilisce una gerarchia delle misure di prevenzione (art. 15 D.Lgs. 81/08). I DPI rappresentano l'ultima linea di difesa: si possono adottare solo dopo aver verificato che il rischio non può essere eliminato o ridotto alla fonte con altre misure.

Livello01

Eliminare il rischio

Rimuovere alla fonte la sostanza, il processo o l'attrezzatura pericolosa (es. sostituire un solvente cancerogeno con uno innocuo, automatizzare un'operazione manuale rischiosa).

Livello02

Misure tecniche e impiantistiche

Ridurre il rischio con interventi sull'impianto: aspirazioni localizzate, schermi, sistemi automatici, segregazioni, isolamento del processo.

Livello03

Misure organizzative

Procedure operative, turnazione del personale per ridurre l'esposizione, manutenzione preventiva, formazione e supervisione.

Livello04

Dispositivi di protezione individuale

Solo per i rischi residui non altrimenti eliminabili. I DPI non riducono il pericolo: spostano la protezione sul singolo lavoratore, che diventa l'ultima barriera attiva.

Attenzione La logica è chiara: i DPI non sono una scorciatoia. Affidarsi ai DPI senza aver prima esaurito le misure di prevenzione collettive è una violazione dell'art. 15 e può determinare responsabilità penale del datore di lavoro.
Sezione 03

Selezione e utilizzo

La scelta dei DPI è disciplinata dall'art. 77 del D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato VIII. Il datore di lavoro deve:

  • analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  • individuare le caratteristiche dei DPI necessari ad affrontare quei rischi specifici;
  • valutare, sulla base delle informazioni del fabbricante e delle norme di riferimento, le caratteristiche dei DPI disponibili;
  • aggiornare la scelta ogni volta che cambiano i rischi, i processi o le condizioni di lavoro;
  • fornire DPI adeguati ai rischi, adatti alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, ergonomici e compatibili con eventuali altri DPI da usare contemporaneamente;
  • consultare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella scelta dei DPI;
  • assicurare un addestramento specifico per i DPI di terza categoria e per quelli di protezione dell'udito.
Compatibilità. Quando un lavoratore deve indossare più DPI contemporaneamente (es. casco + otoprotettori + occhiali), tutti i dispositivi devono essere compatibili e mantenere ciascuno il proprio livello di prestazione (art. 76 c. 2 lett. d).
Sezione 04

Utilizzo del giusto tipo di DPI

Le tre categorie del Regolamento UE 2016/425

Il Regolamento UE 2016/425, recepito in Italia con il D.Lgs. 17/2019, classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono. La categoria determina la procedura di marcatura CE e gli obblighi di addestramento.

I

Categoria I

Rischi minimi

Protezione da rischi che il lavoratore può individuare in tempo per evitarli.

guanti da giardinaggio · occhiali da sole · indumenti contro la pioggia leggera
II

Categoria II

Rischi intermedi

Tutti i DPI non riconducibili alla I o alla III categoria.

caschi · scarpe antinfortunistiche · occhiali contro schizzi · gilet ad alta visibilità
III

Categoria III

Rischi gravi o mortali

Proteggono da rischi che possono provocare conseguenze molto gravi o letali. Addestramento obbligatorio.

protezione respiratoria · anticaduta · DPI chimici/biologici · otoprotettori contro danni uditivi
Categoria III Per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, l'art. 77 c. 5 del D.Lgs. 81/08 impone un addestramento specifico e obbligatorio. Senza addestramento documentato, i DPI non possono essere consegnati.

Le principali famiglie di DPI

Testa

Caschi di protezione

Contro urti, cadute di materiale, urti laterali. Per cantieri, industria, lavori elettrici.

EN 397 · EN 12492 · EN 50365
Occhi e viso

Occhiali e schermi

Contro proiezioni meccaniche, schizzi chimici, radiazioni, archi elettrici, laser.

EN 166 · EN 169 · EN 170 · EN 172
Udito

Otoprotettori

Inserti, cuffie, cuffie elettroniche. Obbligatori sopra gli 85 dB(A) di esposizione giornaliera.

EN 352-1/2/3 · DM 2 maggio 2001
Vie respiratorie

Maschere e respiratori

Facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3, semimaschere e maschere a pieno facciale, autorespiratori.

EN 149 · EN 140 · EN 136 · EN 14387
Mani

Guanti

Contro rischi meccanici, chimici, termici, biologici, elettrici e da freddo.

EN 388 · EN ISO 374 · EN 407 · EN 511 · EN 60903
Piedi e gambe

Calzature di sicurezza

Punta in acciaio o composito (S1–S3, S5), antiperforazione, antiscivolo, isolanti.

EN ISO 20345 · EN ISO 20347
Corpo

Indumenti protettivi

Alta visibilità, contro sostanze chimiche, agenti biologici, agenti termici, scariche elettrostatiche.

EN ISO 20471 · EN 14605 · EN ISO 13688 · EN 11611
Cadute dall'alto

Sistemi anticaduta

Imbracature, cordini con dissipatori, dispositivi retrattili, ancoraggi, punti di ancoraggio fissi.

EN 361 · EN 354 · EN 355 · EN 360 · EN 795
Sezione 05

Manutenzione

L'art. 77 c. 4 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI, assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.

  • Conservazione in luogo idoneo (asciutto, ventilato, lontano da fonti di calore e da contaminazioni).
  • Ispezione visiva prima di ogni utilizzo da parte del lavoratore.
  • Verifica periodica documentata per i DPI III categoria (anticaduta, autorespiratori) come previsto dal fabbricante.
  • Sostituzione al termine della vita utile dichiarata dal fabbricante (es. caschi: 5 anni dalla data di produzione; imbracature: tipicamente 10 anni).
  • Pulizia e disinfezione secondo le istruzioni del fabbricante; per i DPI personali e individuali (otoprotettori inserti, occhiali) la gestione è demandata al singolo lavoratore.

Il lavoratore, da parte sua, ha l'obbligo (art. 78) di utilizzare correttamente i DPI, averne cura, non apportare modifiche di propria iniziativa, segnalare immediatamente difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al preposto.

Sezione 06

Sicurezza e fornitura del prodotto

L'immissione sul mercato dei DPI è disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/425, applicabile direttamente in tutti gli Stati dell'Unione e recepito in Italia per gli aspetti sanzionatori dal D.Lgs. 17/2019. Prima dell'acquisto verifica sempre che il DPI possieda:

  • marcatura CE apposta dal fabbricante a seguito della procedura di valutazione della conformità (per la categoria III seguita dal numero dell'organismo notificato);
  • dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante;
  • nota informativa (istruzioni di uso, manutenzione, conservazione, limiti d'uso) in lingua italiana;
  • marcatura della norma armonizzata di riferimento (EN, EN ISO);
  • identificazione del fabbricante e del modello.
Attenzione Sul mercato circolano DPI contraffatti o non conformi, soprattutto online. Diffida di prezzi molto inferiori alla media, documentazione mancante o in lingua non italiana, marcature CE poco chiare. Acquistare DPI non conformi espone l'azienda a responsabilità civile e penale, oltre che a un rischio reale per i lavoratori.
Come posso aiutarti. Identifico i DPI necessari sulla base della valutazione del rischio della tua azienda, verifico la conformità al Reg. UE 2016/425 dei prodotti che proponi di acquistare, redigo le schede di consegna con firma del lavoratore, organizzo l'addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e per gli otoprotettori.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008 — Titolo III Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Articoli 74–79: definizione, obblighi del datore di lavoro, obblighi del lavoratore, criteri di scelta.
D.Lgs. 81/2008 — Allegato VIII Schemi indicativi per la valutazione Indicazioni non esaustive per l'inventario dei rischi e per la scelta dei DPI corrispondenti.
Reg. UE 2016/425 Dispositivi di protezione individuale Regolamento europeo direttamente applicabile: requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, marcatura CE, categorie I/II/III.
D.Lgs. 17/2019 Adeguamento nazionale al Reg. UE 2016/425 Disciplina sanzionatoria e procedurale per l'attuazione in Italia del Regolamento europeo sui DPI.
DM 2 maggio 2001 Criteri di scelta dei DPI per la protezione dell'udito Linee guida per la selezione dei DPI uditivi in funzione del livello di esposizione al rumore.
DM 2 maggio 2001 (titoli specifici) Norme tecniche armonizzate Le EN, EN ISO armonizzate sotto il Reg. UE 2016/425 forniscono presunzione di conformità: rispettarle è la via più semplice per dimostrare l'adeguatezza del DPI.
D.Lgs. 81/2008 art. 15 Misure generali di tutela Stabilisce la gerarchia delle misure di prevenzione: eliminazione del rischio alla fonte, riduzione, misure collettive, DPI come ultima risorsa.

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Selezione,
conformità e addestramento.

Verifico la conformità dei DPI acquistati, predispongo le schede di consegna e organizzo l'addestramento per i DPI di III categoria.