Studio Salute e sicurezza Gestione dei rischi Rischi comuni DPI
Scheda 11 · Protezione individuale
Dispositivi di
protezione individuale.
Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi.
I DPI rappresentano l'ultimo livello di protezione: vanno usati quando il rischio non può essere eliminato o ridotto alla fonte con misure collettive.
Il datore di lavoro fornisce i DPI gratuitamente e si fa carico di manutenzione, riparazione e sostituzione (art. 77).
Panoramica
I datori di lavoro devono proteggere i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza. Devono quindi fornire DPI gratuitamente quando la valutazione del rischio mostra che è necessario (art. 77, comma 4, lettera a del D.Lgs. 81/08).
Per rimanere al sicuro, i lavoratori possono dover indossare DPI come caschi di sicurezza, guanti, protezioni per gli occhi o l'udito, abbigliamento ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche e imbracature anticaduta.
I DPI includono anche i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (filtri facciali, maschere a pieno facciale, autorespiratori) per impedire ai lavoratori di respirare polvere, nebbia, gas o fumi.
Quando usare i DPI
Il datore di lavoro deve fare la valutazione del rischio. Alcuni pericoli possono comunque rimanere dopo aver applicato controlli tecnici e procedure di lavoro sicuro. I DPI servono allora a ridurre il rischio di lesioni dovute a:
- respirazione di polveri, nebbie, gas, fumi o aerosol;
- oggetti che cadono e colpiscono il corpo;
- particelle volanti o schizzi di liquidi corrosivi che colpiscono gli occhi;
- contatto della pelle con sostanze chimiche o biologiche;
- rumore eccessivo (livello di esposizione superiore agli 80 dB(A));
- vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo o al sistema mano-braccio;
- caduta dall'alto;
- estremi di temperatura — caldo, freddo, fiamma, scintille;
- esposizione a radiazioni ottiche o ionizzanti.
Gestione del rischio utilizzando i DPI
La legge italiana, in coerenza con la Direttiva quadro 89/391/CEE, stabilisce una gerarchia delle misure di prevenzione (art. 15 D.Lgs. 81/08). I DPI rappresentano l'ultima linea di difesa: si possono adottare solo dopo aver verificato che il rischio non può essere eliminato o ridotto alla fonte con altre misure.
Eliminare il rischio
Rimuovere alla fonte la sostanza, il processo o l'attrezzatura pericolosa (es. sostituire un solvente cancerogeno con uno innocuo, automatizzare un'operazione manuale rischiosa).
Misure tecniche e impiantistiche
Ridurre il rischio con interventi sull'impianto: aspirazioni localizzate, schermi, sistemi automatici, segregazioni, isolamento del processo.
Misure organizzative
Procedure operative, turnazione del personale per ridurre l'esposizione, manutenzione preventiva, formazione e supervisione.
Dispositivi di protezione individuale
Solo per i rischi residui non altrimenti eliminabili. I DPI non riducono il pericolo: spostano la protezione sul singolo lavoratore, che diventa l'ultima barriera attiva.
Selezione e utilizzo
La scelta dei DPI è disciplinata dall'art. 77 del D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato VIII. Il datore di lavoro deve:
- analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuare le caratteristiche dei DPI necessari ad affrontare quei rischi specifici;
- valutare, sulla base delle informazioni del fabbricante e delle norme di riferimento, le caratteristiche dei DPI disponibili;
- aggiornare la scelta ogni volta che cambiano i rischi, i processi o le condizioni di lavoro;
- fornire DPI adeguati ai rischi, adatti alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, ergonomici e compatibili con eventuali altri DPI da usare contemporaneamente;
- consultare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella scelta dei DPI;
- assicurare un addestramento specifico per i DPI di terza categoria e per quelli di protezione dell'udito.
Utilizzo del giusto tipo di DPI
Le tre categorie del Regolamento UE 2016/425
Il Regolamento UE 2016/425, recepito in Italia con il D.Lgs. 17/2019, classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono. La categoria determina la procedura di marcatura CE e gli obblighi di addestramento.
Categoria I
Rischi minimiProtezione da rischi che il lavoratore può individuare in tempo per evitarli.
Categoria II
Rischi intermediTutti i DPI non riconducibili alla I o alla III categoria.
Categoria III
Rischi gravi o mortaliProteggono da rischi che possono provocare conseguenze molto gravi o letali. Addestramento obbligatorio.
Le principali famiglie di DPI
Caschi di protezione
Contro urti, cadute di materiale, urti laterali. Per cantieri, industria, lavori elettrici.
EN 397 · EN 12492 · EN 50365Occhiali e schermi
Contro proiezioni meccaniche, schizzi chimici, radiazioni, archi elettrici, laser.
EN 166 · EN 169 · EN 170 · EN 172Otoprotettori
Inserti, cuffie, cuffie elettroniche. Obbligatori sopra gli 85 dB(A) di esposizione giornaliera.
EN 352-1/2/3 · DM 2 maggio 2001Maschere e respiratori
Facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3, semimaschere e maschere a pieno facciale, autorespiratori.
EN 149 · EN 140 · EN 136 · EN 14387Guanti
Contro rischi meccanici, chimici, termici, biologici, elettrici e da freddo.
EN 388 · EN ISO 374 · EN 407 · EN 511 · EN 60903Calzature di sicurezza
Punta in acciaio o composito (S1–S3, S5), antiperforazione, antiscivolo, isolanti.
EN ISO 20345 · EN ISO 20347Indumenti protettivi
Alta visibilità, contro sostanze chimiche, agenti biologici, agenti termici, scariche elettrostatiche.
EN ISO 20471 · EN 14605 · EN ISO 13688 · EN 11611Sistemi anticaduta
Imbracature, cordini con dissipatori, dispositivi retrattili, ancoraggi, punti di ancoraggio fissi.
EN 361 · EN 354 · EN 355 · EN 360 · EN 795Manutenzione
L'art. 77 c. 4 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI, assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.
- Conservazione in luogo idoneo (asciutto, ventilato, lontano da fonti di calore e da contaminazioni).
- Ispezione visiva prima di ogni utilizzo da parte del lavoratore.
- Verifica periodica documentata per i DPI III categoria (anticaduta, autorespiratori) come previsto dal fabbricante.
- Sostituzione al termine della vita utile dichiarata dal fabbricante (es. caschi: 5 anni dalla data di produzione; imbracature: tipicamente 10 anni).
- Pulizia e disinfezione secondo le istruzioni del fabbricante; per i DPI personali e individuali (otoprotettori inserti, occhiali) la gestione è demandata al singolo lavoratore.
Il lavoratore, da parte sua, ha l'obbligo (art. 78) di utilizzare correttamente i DPI, averne cura, non apportare modifiche di propria iniziativa, segnalare immediatamente difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al preposto.
Sicurezza e fornitura del prodotto
L'immissione sul mercato dei DPI è disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/425, applicabile direttamente in tutti gli Stati dell'Unione e recepito in Italia per gli aspetti sanzionatori dal D.Lgs. 17/2019. Prima dell'acquisto verifica sempre che il DPI possieda:
- marcatura CE apposta dal fabbricante a seguito della procedura di valutazione della conformità (per la categoria III seguita dal numero dell'organismo notificato);
- dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante;
- nota informativa (istruzioni di uso, manutenzione, conservazione, limiti d'uso) in lingua italiana;
- marcatura della norma armonizzata di riferimento (EN, EN ISO);
- identificazione del fabbricante e del modello.
Riferimenti normativi
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Selezione,
conformità e addestramento.
Verifico la conformità dei DPI acquistati, predispongo le schede di consegna e organizzo l'addestramento per i DPI di III categoria.