Fine delle proroghe per l’antincendio nelle strutture turistico ricettive?

La legge di Bilancio per il 2019 ha previsto una proroga dei termini per gli adempimenti di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere situate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.

In particolare, ai sensi del comma 1141, art 1, della legge n. 145/2018:

“Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».

La citata Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 ha disposto che :

“1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 secondo la tabella allegata alla presente delibera che ne fa parte integrante e sostanziale” (vedi allegato).

In base alle disposizioni sopra riportate, solo ed esclusivamente per le attività ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori individuate dalla citata delibera del Consiglio dei Ministri sono stati prorogati i termini per gli adempimenti antincendio di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

In particolare è prorogato:

  1. Al 30 giugno 2019 il termine di presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale;
  2. Al 31 dicembre 2019 il termine per il completamento dell’adeguamento alla procedure antincendio.

Per tutte le altre attività turistico-ricettive, ubicate in territori diversi da quelli identificati dalla Delibera, restano validi i termini per gli adempimenti antincendio già indicati all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo.

Al riguardo, si ricorda che il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco -con la nota prot. n. 16419 del 28 novembre scorso, ha chiarito che le attività ricettive turistico alberghiere, il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che esercitano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, possono presentare la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre 2018.

In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, i gestori delle strutture ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra riportate dovranno allegare alla SCIA anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.