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Scheda 17 · Tutela assicurativa e prevenzione

Infortuni
in itinere.

Tutela
DPR 1124/1965 art. 12 · D.Lgs. 38/2000 art. 12
Definizione
Tragitto casa ↔ lavoro · trasferte tra sedi · pausa pasto
Prevenzione
Mobility Manager · PSCL · DM 12/05/2021
Per chi
Tutti i lavoratori subordinati e parasubordinati
Art. 12
DPR 1124/1965

L'assicurazione INAIL comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.

~ 1/8
Infortuni totali INAIL

Secondo gli ultimi rapporti INAIL gli infortuni in itinere rappresentano circa il 12–15% degli infortuni totali, con una quota più alta di esiti mortali.

100 dip.
Soglia Mobility Manager

Il DM 12/05/2021 impone l'adozione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) alle imprese con più di 100 dipendenti nelle città metropolitane e comuni capoluogo.

Cos'è l'infortunio in itinere

L'infortunio in itinere è l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Anche se avviene fuori dall'azienda, è riconosciuto come infortunio sul lavoro e tutelato dall'assicurazione INAIL ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha integrato l'art. 2 del DPR 1124/1965.

Ogni anno in Italia gli infortuni in itinere sono migliaia e una quota rilevante riguarda eventi mortali — soprattutto incidenti stradali con veicoli a motore. Per il datore di lavoro non è solo una questione assicurativa: è anche un fattore da considerare nella valutazione dei rischi e nelle scelte di mobilità aziendale.

Quando la tutela INAIL si applica

Tutelato

Sì, è infortunio in itinere

  • Tragitto di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro
  • Tragitto tra due luoghi di lavoro per lo stesso datore
  • Tragitto tra il luogo di lavoro e quello dove si consuma il pasto (se non è prevista una mensa aziendale)
  • Interruzioni o deviazioni dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali, adempimento di obblighi penalmente rilevanti
  • Uso del mezzo di trasporto privato se necessitato (mancanza di mezzi pubblici, orari incompatibili, distanza eccessiva, sede in zona non servita)
Non tutelato

No, esclusioni

  • Interruzioni e deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro (sosta volontaria, deviazione per motivi personali)
  • Uso del mezzo privato quando non necessitato e disponibile un servizio di trasporto pubblico adeguato
  • Infortuni causati direttamente dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti
  • Infortuni del conducente sprovvisto della prescritta patente di guida
  • Eventi accaduti dopo l'orario di lavoro, durante deviazioni non legate ad esigenze essenziali
Importante L'uso della bicicletta è sempre coperto, in qualsiasi condizione di percorso, in base alla L. 221/2015 (Collegato ambientale). La tutela è stata estesa proprio per incentivare la mobilità sostenibile casa-lavoro.

Tre scenari tipici

Scenario 01

Casa → Lavoro → Casa

Il caso più comune. Il percorso deve essere quello normale, abituale e diretto, ma è ammessa la deviazione per accompagnare i figli a scuola.

Scenario 02

Sede A → Sede B

Spostamento tra due luoghi di lavoro del medesimo datore di lavoro (es. visita a un cantiere, riunione presso una filiale). Sempre coperto.

Scenario 03

Lavoro → Ristorante

Tragitto verso il luogo di consumazione abituale del pasto, quando l'azienda non dispone di mensa interna o di convenzioni assimilate.

Cosa fare in caso di infortunio in itinere

Per attivare correttamente la tutela INAIL:

  • Recati al pronto soccorso (o dal medico) e fai redigere il primo certificato medico indicando con chiarezza che si tratta di infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro.
  • Comunica immediatamente al datore di lavoro l'evento, fornendo certificato e dettagli (luogo, ora, modalità, eventuali testimoni, intervento delle Forze dell'Ordine).
  • Il datore di lavoro presenta la denuncia di infortunio all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato (oltre 3 giorni di prognosi).
  • In caso di sinistro stradale, conserva copia del verbale di Polizia/Carabinieri e di eventuali rilevazioni dell'assicurazione RC auto.
L'indennizzo INAIL è cumulabile con l'indennizzo della compagnia assicuratrice di chi ha provocato il sinistro, secondo le regole dei diritti di rivalsa. L'INAIL può recuperare l'indennizzo dal responsabile civile dell'incidente.

Prevenzione · cosa può fare l'azienda

Anche se l'evento avviene fuori dal luogo di lavoro, il datore di lavoro può ridurre il rischio di infortuni in itinere intervenendo sull'organizzazione della mobilità aziendale. Per le imprese sopra le soglie del DM 12 maggio 2021 queste misure sono diventate adempimento obbligatorio.

01 — Pianificare

Mobility Manager & PSCL

Nominare il Mobility Manager aziendale e redigere il Piano Spostamenti Casa-Lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno.

02 — Ridurre

Lavoro agile / orari flessibili

Promuovere lo smart working, gli orari scaglionati e la flessibilità di entrata-uscita per ridurre l'esposizione a code e traffico nelle ore di punta.

03 — Sostituire

Mobilità sostenibile

Convenzioni con il TPL, navette aziendali, car pooling, incentivi all'uso della bici (sempre coperta dall'INAIL), colonnine di ricarica elettrica.

04 — Formare

Guida sicura

Campagne di sensibilizzazione e corsi di guida sicura per chi utilizza l'auto o la moto per raggiungere il lavoro o per trasferte frequenti.

Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)

Il PSCL è il documento — previsto dal DM 12/05/2021 — con cui l'azienda analizza gli spostamenti dei propri dipendenti e progetta misure per renderli più sicuri, efficienti e sostenibili. È obbligatorio per le imprese con più di 100 dipendenti che hanno sede in:

  • capoluoghi di Regione;
  • capoluoghi di Provincia con più di 100.000 abitanti;
  • città metropolitane;
  • comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il PSCL deve essere aggiornato annualmente e trasmesso al Comune e al Mobility Manager d'area. La sua attuazione efficace può ridurre significativamente sia l'esposizione al rischio di infortuni in itinere sia l'impatto ambientale degli spostamenti aziendali.

Come posso aiutarti. Inserisco la valutazione del rischio infortuni in itinere all'interno del DVR, supporto l'azienda nella nomina del Mobility Manager e nella redazione del PSCL, predispongo procedure per le trasferte e organizzo corsi di sensibilizzazione alla guida sicura.

Riferimenti normativi

DPR 1124 / 1965 art. 2 Testo Unico sull'assicurazione INAIL Norma fondamentale che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
D.Lgs. 38 / 2000 art. 12 Infortunio in itinere Articolo che ha definitivamente codificato la tutela INAIL per gli infortuni occorsi durante il tragitto casa-lavoro, comprese le condizioni e le esclusioni.
L. 221 / 2015 Collegato ambientale · bicicletta Estende la tutela INAIL all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto casa-lavoro, indipendentemente dalla disponibilità di mezzi alternativi.
DM 12 maggio 2021 Mobility Manager & PSCL Modalità di adozione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro e individuazione delle imprese e amministrazioni obbligate.
D.Lgs. 81/2008 art. 28 Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi può comprendere anche i rischi connessi alla mobilità aziendale (trasferte, missioni, spostamenti tra sedi).
D.Lgs. 81/2008 art. 18 Obblighi del datore di lavoro Tra cui adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, anche per i lavoratori in missione.
Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 Norme di riferimento per la circolazione stradale, le patenti di guida e i comportamenti dei conducenti durante gli spostamenti casa-lavoro.

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