Studio Salute e sicurezza Gestione dei rischi Rischi comuni Infortuni in itinere
Scheda 17 · Tutela assicurativa e prevenzione
Infortuni
in itinere.
L'assicurazione INAIL comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.
Secondo gli ultimi rapporti INAIL gli infortuni in itinere rappresentano circa il 12–15% degli infortuni totali, con una quota più alta di esiti mortali.
Il DM 12/05/2021 impone l'adozione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) alle imprese con più di 100 dipendenti nelle città metropolitane e comuni capoluogo.
Cos'è l'infortunio in itinere
L'infortunio in itinere è l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Anche se avviene fuori dall'azienda, è riconosciuto come infortunio sul lavoro e tutelato dall'assicurazione INAIL ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha integrato l'art. 2 del DPR 1124/1965.
Ogni anno in Italia gli infortuni in itinere sono migliaia e una quota rilevante riguarda eventi mortali — soprattutto incidenti stradali con veicoli a motore. Per il datore di lavoro non è solo una questione assicurativa: è anche un fattore da considerare nella valutazione dei rischi e nelle scelte di mobilità aziendale.
Quando la tutela INAIL si applica
Sì, è infortunio in itinere
- Tragitto di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro
- Tragitto tra due luoghi di lavoro per lo stesso datore
- Tragitto tra il luogo di lavoro e quello dove si consuma il pasto (se non è prevista una mensa aziendale)
- Interruzioni o deviazioni dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali, adempimento di obblighi penalmente rilevanti
- Uso del mezzo di trasporto privato se necessitato (mancanza di mezzi pubblici, orari incompatibili, distanza eccessiva, sede in zona non servita)
No, esclusioni
- Interruzioni e deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro (sosta volontaria, deviazione per motivi personali)
- Uso del mezzo privato quando non necessitato e disponibile un servizio di trasporto pubblico adeguato
- Infortuni causati direttamente dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti
- Infortuni del conducente sprovvisto della prescritta patente di guida
- Eventi accaduti dopo l'orario di lavoro, durante deviazioni non legate ad esigenze essenziali
Tre scenari tipici
Casa → Lavoro → Casa
Il caso più comune. Il percorso deve essere quello normale, abituale e diretto, ma è ammessa la deviazione per accompagnare i figli a scuola.
Sede A → Sede B
Spostamento tra due luoghi di lavoro del medesimo datore di lavoro (es. visita a un cantiere, riunione presso una filiale). Sempre coperto.
Lavoro → Ristorante
Tragitto verso il luogo di consumazione abituale del pasto, quando l'azienda non dispone di mensa interna o di convenzioni assimilate.
Cosa fare in caso di infortunio in itinere
Per attivare correttamente la tutela INAIL:
- Recati al pronto soccorso (o dal medico) e fai redigere il primo certificato medico indicando con chiarezza che si tratta di infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro.
- Comunica immediatamente al datore di lavoro l'evento, fornendo certificato e dettagli (luogo, ora, modalità, eventuali testimoni, intervento delle Forze dell'Ordine).
- Il datore di lavoro presenta la denuncia di infortunio all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato (oltre 3 giorni di prognosi).
- In caso di sinistro stradale, conserva copia del verbale di Polizia/Carabinieri e di eventuali rilevazioni dell'assicurazione RC auto.
Prevenzione · cosa può fare l'azienda
Anche se l'evento avviene fuori dal luogo di lavoro, il datore di lavoro può ridurre il rischio di infortuni in itinere intervenendo sull'organizzazione della mobilità aziendale. Per le imprese sopra le soglie del DM 12 maggio 2021 queste misure sono diventate adempimento obbligatorio.
Mobility Manager & PSCL
Nominare il Mobility Manager aziendale e redigere il Piano Spostamenti Casa-Lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno.
Lavoro agile / orari flessibili
Promuovere lo smart working, gli orari scaglionati e la flessibilità di entrata-uscita per ridurre l'esposizione a code e traffico nelle ore di punta.
Mobilità sostenibile
Convenzioni con il TPL, navette aziendali, car pooling, incentivi all'uso della bici (sempre coperta dall'INAIL), colonnine di ricarica elettrica.
Guida sicura
Campagne di sensibilizzazione e corsi di guida sicura per chi utilizza l'auto o la moto per raggiungere il lavoro o per trasferte frequenti.
Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
Il PSCL è il documento — previsto dal DM 12/05/2021 — con cui l'azienda analizza gli spostamenti dei propri dipendenti e progetta misure per renderli più sicuri, efficienti e sostenibili. È obbligatorio per le imprese con più di 100 dipendenti che hanno sede in:
- capoluoghi di Regione;
- capoluoghi di Provincia con più di 100.000 abitanti;
- città metropolitane;
- comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il PSCL deve essere aggiornato annualmente e trasmesso al Comune e al Mobility Manager d'area. La sua attuazione efficace può ridurre significativamente sia l'esposizione al rischio di infortuni in itinere sia l'impatto ambientale degli spostamenti aziendali.
Riferimenti normativi
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PSCL, Mobility
Manager, DVR.
Supporto la redazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro, la nomina del Mobility Manager e l'integrazione del rischio in itinere nel DVR.