Studio Salute e sicurezza Gestione dei rischi Rischi comuni Amianto
Scheda 01 · Rischio chimico-fisico
Introduzione alla
sicurezza dell'amianto.
Legge 27 marzo 1992, n. 257 — vietò estrazione, importazione, lavorazione, utilizzo, commercializzazione e smaltimento di amianto.
Riferito a 8 ore di lavoro (TWA), come stabilito dall'art. 254 del D.Lgs. 81/2008.
Tempo che può intercorrere tra l'esposizione alle fibre e la comparsa di mesotelioma o asbestosi.
In Italia l'amianto è vietato per legge da oltre trent'anni, ma è ancora presente in moltissimi edifici, impianti e manufatti realizzati prima del divieto. Conoscerlo, individuarlo e gestirlo in sicurezza è un obbligo di legge per datori di lavoro, proprietari e responsabili degli edifici.
Cos'è l'amianto
“Amianto” (o asbesto) è il nome commerciale di un gruppo di sei minerali silicatici a struttura fibrosa: crisotilo, amosite, crocidolite, antofillite, tremolite e actinolite. Le fibre, sottili e resistenti, sono state usate per decenni come isolanti termici, in cementi-amianto per coperture, in guarnizioni, freni, tessuti ignifughi e moltissimi altri prodotti.
Quando i materiali contenenti amianto (MCA) si deteriorano, si tagliano o si rompono, possono rilasciare fibre microscopiche che, una volta inalate, restano negli alveoli polmonari e possono causare malattie gravi anche a distanza di decenni.
Il divieto in Italia
La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto la cessazione dell'impiego dell'amianto in Italia. Le scorte sono state esaurite e la commercializzazione è stata definitivamente chiusa nel corso del 1994. Da quel momento la materia è regolata da una rete di norme che disciplinano la valutazione, la bonifica, lo smaltimento e la tutela della salute dei lavoratori esposti.
La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto è oggi disciplinata in modo organico dal Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 (articoli 246–265).
Dove si può trovare ancora oggi
Pur essendo vietato dal 1992, l'amianto è tuttora presente in molti manufatti realizzati prima di quella data. I luoghi in cui può ricorrere più frequentemente sono:
Coperture in cemento-amianto
Lastre ondulate (spesso commercializzate con il nome “Eternit”) di capannoni, tettoie, magazzini, garage e abitazioni.
Canne fumarie e serbatoi
Comignoli, canne fumarie, tubi di scarico, cassoni dell'acqua in cemento-amianto, ancora diffusi negli edifici degli anni '60–'80.
Isolamenti termici
Coibentazioni di caldaie, tubazioni, scaldabagni, navi, impianti industriali; pannelli di rivestimento di forni e camini.
Pavimenti in vinil-amianto
Piastrelle in PVC contenenti amianto, comuni nei pavimenti di scuole, uffici e ospedali costruiti tra gli anni '60 e '80.
Guarnizioni e materiali tecnici
Guarnizioni di freni, frizioni, valvole; tessuti ignifughi, cordami, schermature antincendio in impianti datati.
Pannelli e controsoffitti
Pannelli isolanti, controsoffitti modulari, pareti divisorie e protezioni antincendio in edifici pubblici ante-1992.
I rischi per la salute
Le fibre di amianto inalate possono provocare patologie gravi. Tra quelle riconosciute dalla letteratura scientifica e dalla normativa italiana:
- Asbestosi — fibrosi polmonare cronica e progressiva.
- Carcinoma polmonare — il rischio è significativamente più alto nei lavoratori esposti, soprattutto se fumatori.
- Mesotelioma — tumore della pleura, del peritoneo o del pericardio, fortemente correlato all'esposizione anche a basse dosi.
- Placche pleuriche e altre patologie respiratorie minori.
Cosa fare se sospetti la presenza di amianto
Se nella tua azienda, nel tuo edificio o in un manufatto sospetti la presenza di materiali contenenti amianto, non intervenire da solo e non utilizzare strumenti meccanici (smerigliatrici, frese, sabbiatrici) che possano polverizzare il materiale e disperdere fibre nell'aria.
- Documenta la posizione e le condizioni del materiale con fotografie.
- Affida a un tecnico qualificato la valutazione dello stato di conservazione (D.M. 6 settembre 1994).
- Per la rimozione rivolgiti esclusivamente a ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali — categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto).
- Prima dei lavori la ditta deve trasmettere il Piano di Lavoro alla ASL competente (art. 256 D.Lgs. 81/08).
- Lo smaltimento avviene presso impianti autorizzati e tracciato con FIR/RENTRI.
Obblighi per il datore di lavoro
Se nella tua attività possono essere presenti materiali contenenti amianto, il D.Lgs. 81/2008 ti impone specifici obblighi:
- Valutazione del rischio di esposizione (art. 249) all'interno del DVR.
- Misure di prevenzione e protezione collettive e individuali.
- Informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti (art. 257).
- Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente per i lavoratori esposti.
- Notifica preventiva all'organo di vigilanza prima di attività di manutenzione o demolizione su MCA (art. 250).
- Registrazione delle esposizioni e tenuta del registro degli esposti.
Riferimenti normativi
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