Studio Salute e sicurezza Gestione dei rischi Rischi comuni Amianto

Scheda 01 · Rischio chimico-fisico

Introduzione alla
sicurezza dell'amianto.

Stato
Vietato in Italia dal 1992
Riferimento
Legge 257/1992 · D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III
Dove ancora
Edifici, coperture, impianti ante-1994
Per chi
Datori di lavoro · Proprietari · Manutentori
1992
Anno del divieto

Legge 27 marzo 1992, n. 257 — vietò estrazione, importazione, lavorazione, utilizzo, commercializzazione e smaltimento di amianto.

0,1 f/cm³
Valore limite di esposizione

Riferito a 8 ore di lavoro (TWA), come stabilito dall'art. 254 del D.Lgs. 81/2008.

2040
Anni di latenza

Tempo che può intercorrere tra l'esposizione alle fibre e la comparsa di mesotelioma o asbestosi.

In Italia l'amianto è vietato per legge da oltre trent'anni, ma è ancora presente in moltissimi edifici, impianti e manufatti realizzati prima del divieto. Conoscerlo, individuarlo e gestirlo in sicurezza è un obbligo di legge per datori di lavoro, proprietari e responsabili degli edifici.

Cos'è l'amianto

“Amianto” (o asbesto) è il nome commerciale di un gruppo di sei minerali silicatici a struttura fibrosa: crisotilo, amosite, crocidolite, antofillite, tremolite e actinolite. Le fibre, sottili e resistenti, sono state usate per decenni come isolanti termici, in cementi-amianto per coperture, in guarnizioni, freni, tessuti ignifughi e moltissimi altri prodotti.

Quando i materiali contenenti amianto (MCA) si deteriorano, si tagliano o si rompono, possono rilasciare fibre microscopiche che, una volta inalate, restano negli alveoli polmonari e possono causare malattie gravi anche a distanza di decenni.

Il divieto in Italia

La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto la cessazione dell'impiego dell'amianto in Italia. Le scorte sono state esaurite e la commercializzazione è stata definitivamente chiusa nel corso del 1994. Da quel momento la materia è regolata da una rete di norme che disciplinano la valutazione, la bonifica, lo smaltimento e la tutela della salute dei lavoratori esposti.

La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto è oggi disciplinata in modo organico dal Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 (articoli 246–265).

Dove si può trovare ancora oggi

Pur essendo vietato dal 1992, l'amianto è tuttora presente in molti manufatti realizzati prima di quella data. I luoghi in cui può ricorrere più frequentemente sono:

Coperture in cemento-amianto

Lastre ondulate (spesso commercializzate con il nome “Eternit”) di capannoni, tettoie, magazzini, garage e abitazioni.

Canne fumarie e serbatoi

Comignoli, canne fumarie, tubi di scarico, cassoni dell'acqua in cemento-amianto, ancora diffusi negli edifici degli anni '60–'80.

Isolamenti termici

Coibentazioni di caldaie, tubazioni, scaldabagni, navi, impianti industriali; pannelli di rivestimento di forni e camini.

Pavimenti in vinil-amianto

Piastrelle in PVC contenenti amianto, comuni nei pavimenti di scuole, uffici e ospedali costruiti tra gli anni '60 e '80.

Guarnizioni e materiali tecnici

Guarnizioni di freni, frizioni, valvole; tessuti ignifughi, cordami, schermature antincendio in impianti datati.

Pannelli e controsoffitti

Pannelli isolanti, controsoffitti modulari, pareti divisorie e protezioni antincendio in edifici pubblici ante-1992.

I rischi per la salute

Le fibre di amianto inalate possono provocare patologie gravi. Tra quelle riconosciute dalla letteratura scientifica e dalla normativa italiana:

  • Asbestosi — fibrosi polmonare cronica e progressiva.
  • Carcinoma polmonare — il rischio è significativamente più alto nei lavoratori esposti, soprattutto se fumatori.
  • Mesotelioma — tumore della pleura, del peritoneo o del pericardio, fortemente correlato all'esposizione anche a basse dosi.
  • Placche pleuriche e altre patologie respiratorie minori.
Attenzione Le malattie da amianto hanno periodi di latenza molto lunghi: i sintomi possono comparire 20–40 anni dopo l'esposizione. Per questa ragione anche un'esposizione breve, soprattutto se ripetuta, va sempre evitata.

Cosa fare se sospetti la presenza di amianto

Se nella tua azienda, nel tuo edificio o in un manufatto sospetti la presenza di materiali contenenti amianto, non intervenire da solo e non utilizzare strumenti meccanici (smerigliatrici, frese, sabbiatrici) che possano polverizzare il materiale e disperdere fibre nell'aria.

  • Documenta la posizione e le condizioni del materiale con fotografie.
  • Affida a un tecnico qualificato la valutazione dello stato di conservazione (D.M. 6 settembre 1994).
  • Per la rimozione rivolgiti esclusivamente a ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali — categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto).
  • Prima dei lavori la ditta deve trasmettere il Piano di Lavoro alla ASL competente (art. 256 D.Lgs. 81/08).
  • Lo smaltimento avviene presso impianti autorizzati e tracciato con FIR/RENTRI.

Obblighi per il datore di lavoro

Se nella tua attività possono essere presenti materiali contenenti amianto, il D.Lgs. 81/2008 ti impone specifici obblighi:

  • Valutazione del rischio di esposizione (art. 249) all'interno del DVR.
  • Misure di prevenzione e protezione collettive e individuali.
  • Informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti (art. 257).
  • Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente per i lavoratori esposti.
  • Notifica preventiva all'organo di vigilanza prima di attività di manutenzione o demolizione su MCA (art. 250).
  • Registrazione delle esposizioni e tenuta del registro degli esposti.
Come posso aiutarti. Eseguo censimenti dei materiali sospetti, valutazioni dello stato di conservazione, redazione del piano di gestione e affianco l'azienda nella scelta della ditta di bonifica e nel rapporto con ASL e Vigili del Fuoco.

Riferimenti normativi

Legge 257 / 1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto Vieta estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto.
D.M. 6 settembre 1994 Metodologie tecniche per la valutazione del rischio Definisce i criteri per il censimento, la valutazione dello stato di conservazione e la scelta dell'intervento di bonifica.
D.Lgs. 81 / 2008 Titolo IX, Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Articoli 246–265: valutazione, misure di tutela, sorveglianza sanitaria, formazione, registri.
D.Lgs. 152 / 2006 Norme in materia ambientale Disciplina la classificazione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

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