Rinviati i termini per gli adeguamenti antincendio

Stabilito al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell’interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla predetta lettera a). Tali adempimenti concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, altre disposizioni).
Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere b) e c) dell’articolo 6, comma 1, del DM citato).

 

Inoltre, il termine concerne l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).
Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come prorogato poi dall’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 192 del 2014.
Le cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del 2011 si riferiscono essenzialmente a:

  • infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
  • grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
  • demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
  • strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m(campi da tennis al coperto, campi da pallacanestro e pallavolo, palestre in genere,…)

L’applicazione del differimento di termini è limitata ai soggetti (enti e privati) che provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo d.P.R..

 

Infine, viene prorogato di un anno al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.
La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1). Esso pose un termine (al 2014, poi oggetto di una serie di proroghe, l’ultima delle quali, al dicembre 2016, disposta dall’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l’adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.