Due aggiornamenti significativi nella normativa sui rifiuti

Nel mese di giugno 2017 sono uscite due norme che avranno un significativo impatto nel campo della classificazione dei rifiuti ed in particolare di quelli pericolosi.

Il primo è il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 pubblicato in gazzetta ufficiale il 20 giugno stesso e che avrà 60 giorni di tempo per essere convertito. All’articolo 9 il decreto prevede:

Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione
dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei
rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente
codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione
2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione,
del 18 dicembre 2014».

Questo articolo sana una situazione potenzialmente pericolosa per l’Italia, soprattutto per quelle imprese che movimentano i loro rifiuti portandoli all’estero. Infatti la Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento 1357/2014 sono disposizioni normative ad efficacia diretta e non hanno alcun bisogno di un recepimento. Purtroppo qualcuno ha consigliato nel passato il legislatore italiano ad inserire nella parte IV del D.Lgs. 152/2006 alcune disposizioni assenti nelle norme europee che invece che chiarire i concetti riguardanti la classificazione dei rifiuti pericolosi, la complicavano notevolmente. Ci trovavamo nella spiacevole situazione che in alcune situazioni consulenti senza scrupoli, per interessi personali, piegavano la norma a loro uso e consumo approfittando dalle cose scritte impropriamente nella “traduzione” italiana della norma europea. La disposizione inserita nel DL 91/2017 rimette le cose a posto e richiama tutti coloro che hanno a che fare con i rifiuti pericolosi a rifarsi ad una fonte certa.

 

La seconda disposizione che avrà un impatto considerevole sulla classificazione dei rifiuti pericolosi è il Regolamento (UE) 977/2017, che finalmente stabilisce la modalità per assegnare la caratteristica di pericolo HP14, rifiuto ecotossico. Fino ad ora ci eravamo rifatti a circolari, pareri, disposizioni (solo italiane) che richiamavano la classificazione prevista per il trasporto delle merci pericolose (ADR). Con il nuovo Regolamento invece si stabiliscono con chiarezza i criteri per questa classificazione. È previsto:

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1
    • [c(H420) ≥ 0,1 %]
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
    • [Σ c (H400) ≥ 25 %]
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
    • [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
  •  I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.
    • [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

Come per le classi di pericolo da HP3 a HP8 e da HP10 ad HP13 adesso il problema sarà quello di individuare le stanze a cui sono associate quelle indicazioni di pericolo e la scelta di usare il parere esperto di un Chimico con la scelta dei parametri da analizzare.