Aggiornato l’elenco delle sostanze cancerogene con valore limite di esposizione nei luoghi di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 giugno 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 –Direttiva cancerogeni e mutageni , che modifica, aggiornandola, la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La nuova direttiva introduce nuovi limiti per i composti del Cadmio, del Berillio, dell’Arsenico, per la Formaldeide e la 2-Cloroanilina. 

Con questa variazione diventano 27 le sostanze cancerogene con valore limite Di esposizione professionale, nonostante le 5 modifiche alla direttiva originale non siano mai state recepite formalmente nel nostro ordinamento. 

NOME AGENTE

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

(8)

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)

(come cromo)

0,005

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)

0,3

 

 

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1 (9)

 

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Pelle (10)

 

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Pelle (10)

 

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Pelle (10)

 

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

Pelle (10)

 

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Pelle (10)

 

 

4,4′- metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

Pelle (10)

 

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

Pelle (10)

 

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Pelle (10)

 

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Pelle (10)

 

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Pelle (10)

 

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

 

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

 

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

 

Cadmio e suoi composti inorganici

0,001 (11)

 

 

Valore limite 0,004 mg/m3 (12)fino all’11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

0,0002 (11)

sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (13)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all’11 luglio 2026.

Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico

0,01 (11)

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

sensibilizzazione cutanea (14)

Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’11 luglio 2024.

4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01

Cute (10)

 

 

(1)   N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)   N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3)   Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4)   Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(5)    mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6)    ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(7)    f/ml = fibre per millilitro.

(8)   Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(9)    ►C3  Frazione respirabile. ◄

(10)   Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

(11)   Frazione inalabile.

(12)   Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.

(13)   La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.